Se stai cercando la vela pubblicitaria normativa nel 2021, più aggiornata, completa e per mantenerti informato al fine dell’impiego della vela pubblicitaria a fini promozionali, è bene che inizi a identificare sin d’ora cosa intendi per vela pubblicitaria: una bandiera pubblicitaria a vela? Un così detto “camion vela” pubblicitario? O una insegna pubblicitaria a forma di vela o bandiera? O che altro tipo di vela pubblicitaria?
Prima di rispondere, premettiamo che, come te, anche noi di Printangers ci siamo domandati quale o quali normative per bandiere a vela pubblicitarie vanno prese oggi in considerazione in caso, per esempio, di richieste di supporto. E questo articolo nasce proprio per darti una marcia in più al riguardo.
Specifichiamo da subito che la scrittura di questo post non è stata fatta da un esperto di Legge, ma è stata realizzata con in mente il rispetto di tutte le normative, codici e decreti in vigore disponibili e rintracciabili attraverso una ricerca online all’atto della stesura e previo confronto tra chi scrive e l’ufficio comunale preposto (dove risiede lo scrivente del team Printangers) al fine di avere maggiore chiarezza espositiva.
Tali documenti sono esposti di seguito nell’articolo e sono liberamente consultabili online oltre che fare riferimento a materiale ufficiale a cui tutti, a prescindere dalla attività, dovrebbero fare riferimento. Questo perché la pubblicità in esterno è oggetto di normative e codici nazionali non opinabili e ben al di fuori del libero arbitrio in fatto di interpretazione da parte del cittadino o dell’azienda, pena sanzioni che è meglio evitare. Per evitarle più sotto troverai alcune indicazioni importanti per la tua attività commerciale.
Normativa sulle vele pubblicitarie e stampa digitale: da dove partire?
Per iniziare ad apprendere informazioni essenziali al fine della tua attività di comunicazione del brand o dei prodotti, attraverso una vela per pubblicità o un insieme di vele pubblicitarie ti invitiamo sin d’ora a prendere visione dei seguenti documenti ufficiali resi disponibili attraverso la Gazzetta Ufficiale di Stato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 N. 285 e relativo Aggiornamento alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per il derivante Nuovo Codice Della Strada (di cui ultimo aggiornamento in Gazzetta Ufficiale).
È bene consultare tali documenti ufficiali in materia di “normativa vele pubblicitarie” perché tutto ciò che è pubblicità in esterna fa riferimento al Codice della Strada quale testo di riferimento in materia di sicurezza e poi in fatto di “linee guida” a cui ogni Comune d’Italia farà riferimento anche a fronte di specifici regolamenti comunali e metropolitani con le possibili esplicitazioni ove concesso a norma di legge (es per la tassazione).
Infatti, il nostro invito è proprio quello di partire dal “Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Applicazione del Diritto e dell’Imposta sulla Pubblicità” che ogni Comune d’Italia dovrebbe avere e mantenere aggiornato nel tempo. Tale documento devi conoscerlo nel dettaglio per ciascuna città dove esponi comunicazione pubblicitaria in esterno come azienda, come privato, come rivenditore di stampa.
Vele pubblicitarie regolamento: cosa dice effettivamente il Nuovo Codice Della Strada?
Il titolo secondo del Nuovo Codice Della Strada in riferimento ad autoveicoli e circolazione stradale, entra nel dettaglio alla voce “Costruzione e tutela delle strade” e in capo primo, al punto 3 indica che, la Pubblicità sulle strade e sui veicoli (Art. 23 C.S.) ai paragrafi contenuti nell’Art. 47 danno una specifica “Definizione dei mezzi pubblicitari” in otto (8) punti distinti tra loro che riportiamo di seguito pedissequamente:
- Una “insegna di esercizio” è la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- La “preinsegna” è la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
- Per “sorgente luminosa” si definisce qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- Come “cartello” è definito un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- Per “striscione, locandina e stendardo” si definisce l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- Il “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- Per “impianto pubblicitario di servizio” si definisce qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- Come “impianto di pubblicità o propaganda” si determina qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
In riferimento a tutto cioè che è pubblicità e anche inteso come vela pubblicitaria normativa viene inoltre indicato nei successivi articoli del Codice Della Strada che: le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine “altri mezzi pubblicitari”. Infine è esplicitato anche che: le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l’applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.
Vele pubblicitarie sanzioni
Quando si parla di vele pubblicitarie sanzioni e multe salate è necessario fare riferimento agli specifici regolamenti comunali in materia di “Settore Pubblicità” per i quali è spesso presente oltre che un regolamento liberamente consultabile dal sito del comune anche un ufficio preposto alla validazione e tassazione di ogni spazio ed area comunale occupata a tale scopo.
Ogni comune ha un regolamento che prevede due tipologie di esposizioni pubblicitarie, ovvero: pubblicità temporanea e pubblicità permanente. Ciascuna di queste segue due iter specifici e fa capo a sistemi di esposizione ben identificati a cui non sono solitamente concesse deroghe.
Come evitare le sanzioni su vele pubblicitarie
Se ti stai domandando “Come evitare le sanzioni su vele pubblicitarie” ancora una volta il consiglio migliore che possiamo darti è, eticamente osservare le disposizioni in materia del Nuovo Codice Della Strada e relative modifiche avvenute dalla sua ultima emanazione e subito dopo consultare per ogni Comune d’Italia le migliori pratiche di esposizione in esterno concesse ove ritieni di doverne esporre.
Stabilita la location espositiva ciò che dovrai inevitabilmente fare è stabilire anche per quanto tempo intendi che venga esposta la vela pubblicitaria e di conseguenza ipotizzare in rapporto alle spese e tassazioni comunali il budget più adatto allo scopo.
Ti ricordiamo che questo blog tratta l’argomento vela pubblicitaria normativa ai fini strettamente informativi e non sostituisce in nessuna maniera la Legge vigente che ti invitiamo a consultare nel dettaglio. Ci impegniamo ovviamente ad aggiornare, correggere ed indicare ulteriori aggiornamenti, ove da noi riscontrati e necessari senza alcun preavviso per il lettore.
Ora che hai appreso maggiori informazioni e hai un quadro chiaro di ciò che per norma è inteso come vela pubblicitaria, e desideri oltre che una stampa di qualità su tessuto nautico o un manifesto da applicare al camion vela di qualità, ti invitiamo a consultare le sezioni dello store di Printangers per trovare quella a te più adatta e, ove lo ritieni opportuno, a farti affiancare da un nostro specialista in materia per un servizio di fornitura puntuale.